18 novembre 2024
Interpellanza di Fiorenza Rusca Franzoni
In diverse occasioni il Gruppo “Insieme a sinistra” ha espresso la preoccupazione per un’eccessiva estensione della videosorveglianza.
Secondo quanto concesso dalla Legge, sottopongo una serie di domande al nostro Lodevole Municipio.
In Generale
- Quante sono le videocamere attualmente installate sul territorio comunale ordinate dal Municipio? Dove sono ubicate?
- Qual è lo scopo ritenuto idoneo per l’utilizzo e di conseguenza considerato per la programmazione del tipo di modalità di sorveglianza (dissuasiva/repressiva o altro)?
- Sono videocamere programmate in modalità videosorveglianza in tempo reale?
Se sì sulla base di quali valutazioni è stata decisa questa modalità di sorveglianza? - Il sistema di videosorveglianza del nostro Comune ha i presupposti tecnici per permettere il riconoscimento facciale? Questa tecnologia viene attualmente utilizzata? Se sì, è già stata utilizzata? in quali casi?
- La modalità adottata preventiva/dissuasiva, repressiva/tempo reale, riconoscimento facciale, rispetta il principio di proporzionalità in considerazione del numero e della tipologia di eventi, vandalismi, danni, disturbo della quiete pubblica, altro, successi nel nostro Comune?
- Chi ha attualmente accesso alle immagini ed ai dati delle videocamere?
- In quante indagini è stato richiesto l’accesso alle immagini di videosorveglianza sul territorio comunale? Si chiede di suddividere i dati per anno a partire dalle prime istallazioni e menzionare l’ubicazione degli eventi.
- Quante sono le indagini che sono state risolte grazie all’uso delle immagini di videosorveglianza?
Si chiede di suddividere i dati per anno a partire dalle prime istallazioni. - Di che tipo di reati si è trattato? Si chiede di suddividere i dati per anno a partire dalle prime istallazioni e menzionare l’ubicazione degli eventi.
- Il Municipio ha tracciato un bilancio del sistema di videosorveglianza?
- Il Comune ha dovuto sostenere spese legate alle indagini? Se sì, a quanto ammontano queste spese. Si chiede di suddividere i dati per anno a partire dalle prime istallazioni.
- Per quanti sinistri è intervenuta l’assicurazione del Comune? Di che tipo? Di che entità economica?
- A quanto ammonta il premio assicurativo annuo? Qual è la franchigia (se c’è)?
- Quanto costa annualmente la manutenzione della videosorveglianza?
In particolare: piazzali scolastici SI e SE
Secondo le indicazioni cantonali presenti qui:
Il piazzale scolastico è luogo di libertà e svago degli alunni. Nei periodi e orari scolastici, deve perciò essere di principio esente da costante presidio elettronico di monitoraggio. Nei periodi e orari extra-scolastici, la videosorveglianza può essere predisposta per la prevenzione e la repressione di reati di natura penale, nella misura in cui siano rispettati i principi della protezione dei dati e la misura sia disciplinata in un regolamento comunale. In presenza di impianti di videosorveglianza, gli allievi vanno informati in modo trasparente e completo sugli scopi, i luoghi, le tempistiche e le modalità della sorveglianza.
- Di norma, i Comuni implementano la videosorveglianza presso le aree adiacenti l’edificio scolastico per motivi di sicurezza e di ordine pubblici, in particolare in seguito ad eventi di disturbo della quiete pubblica serali e notturni, di littering e in certi casi di spaccio di droga, dovuti perlopiù ad assembramenti giovanili durante le serate prefestive e festive, nonché durante le vacanze scolastiche.
- Il Comune deve valutare la conformità della videosorveglianza con le condizioni poste dal diritto. Le rispettive conclusioni sono necessarie per determinarsi sulla legittimità stessa della videosorveglianza e, successivamente, se del caso, sulla sua portata, sulle modalità e su un’eventuale esternalizzazione, nonché sul corretto strumento legislativo da adottare e sul rispettivo contenuto.
- Poiché la videosorveglianza implica un’elaborazione sistematica di dati personali potenzialmente meritevoli di particolare protezione (art. 4 cpv. 2 e 4 LPDP), dal punto di vista della protezione dei dati si applicano, in primo luogo, i principi generali della LPDP e l’obbligo della base legale (art. 6 e 7 LPDP) e, più in generale, le norme costituzionali sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.
- La videosorveglianza deve, innanzitutto, essere idonea e necessaria al raggiungimento dello scopo perseguito e deve sussistere un rapporto ragionevole tra tale scopo e la violazione di diritti e libertà fondamentali che ne risulta (principio della proporzionalità, art. 7 cpv. 3 LPDP). Lo scopo perseguito deve essere d’interesse pubblico. Successivamente alla sua messa in funzione, la videosorveglianza va regolarmente valutata nella sua proporzionalità e va, se del caso, a tempo opportuno adattata o sostituita con altre misure, meno invasive nei diritti, qualora gli eventi di sicurezza o di ordine pubblici che l’hanno imposta si siano risolti o attenuati nella loro gravità e portata. Lo scopo stesso della videosorveglianza deve essere d’interesse pubblico. Il principio della trasparenza (o buona fede, art. 7 cpv. 2 LPDP) impone, poi, che le persone interessate dalla videosorveglianza siano adeguatamente informate. La videosorveglianza deve, successivamente, perseguire soltanto lo scopo indicato al momento della sua implementazione (principio della finalità, art. 7 cpv. 4 LPDP) e la sicurezza dei dati deve essere garantita (art. 17 LPDP). Infine, se è conforme ai principi di cui sopra, la videosorveglianza deve essere adeguatamente disciplinata dal diritto (art. 6 LDPD).
- Per quanto riguarda la proporzionalità della videosorveglianza, pacifica la sua idoneità, perlomeno parziale, nel garantire la sicurezza e l’ordine pubblici sul piazzale scolastico, per quanto riguarda la necessità, il Comune deve valutare se essa sia effettivamente data, tenuto conto della natura e della gravità degli eventi a monte della sorveglianza. Facendo ciò, deve valutare se non esistano misure altrettanto efficaci, ma meno invasive dei diritti per raggiungere lo scopo perseguito (sussidiarietà della videosorveglianza). Deve inoltre valutare se sia garantito un rapporto ragionevole tra lo scopo e la violazione delle libertà individuali e dei diritti di personalità (in particolare, del diritto alla privacy e della libertà di movimento) delle persone interessate che ne può conseguire. Il littering, ad esempio, non costituisce un reato previsto dalla legislazione sulla protezione dell’ambiente perseguibile secondo norme materiali e procedurali di diritto penale, ma unicamente una contravvenzione d’ordine. Ne consegue che, per contrastare il fenomeno del littering, la videosorveglianza non è di principio necessaria. Ritenute le sue potenzialità di invasione dei diritti del cittadino, la videosorveglianza deve essere, infatti, preposta alla prevenzione e alla repressione dei soli reati di natura penale. Anche per quanto riguarda la prevenzione e la repressione di altri eventi di ordine pubblico e di sicurezza, quali il disturbo della quiete pubblica e l’abbandono di bottiglie rotte, la necessità della videosorveglianza è quantomeno dubbia e il Comune deve considerare anche approcci alternativi alla sola dissuasione e repressione tramite videosorveglianza, quali ad esempio le campagne didattiche e di sensibilizzazione sul fenomeno del littering, accompagnate da mirati interventi di polizia in loco.
- In ogni caso, qualora la videosorveglianza dovesse risultare giustificata da eventi di sicurezza e ordine pubblici di una certa gravità, va valutata l’opportunità e l’efficacia del monitoraggio – comunque sempre unicamente in modalità dissuasiva – dei soli punti nevralgici, ad esclusione di quelle parti dell’area scolastica che non hanno mai presentato delle criticità dal punto di vista della sicurezza e dell’ordine pubblici, e dei soli orari e periodi extra-scolastici. Anche, e a maggior ragione qualora, per comprovati motivi di sicurezza e ordine pubblici, la sorveglianza dovesse eccezionalmente rendersi necessaria durante orari e periodi scolastici, essa va attuata nei soli punti critici (ad esempio, parcheggio biciclette), ad esclusione di altre parti del piazzale scolastico, il quale è, per definizione, destinato al libero svago degli alunni, senza costante presidio elettronico di monitoraggio.
- La videosorveglianza deve essere adeguatamente segnalata al pubblico con appositi cartelli indicatori, al fine di garantire ai cittadini l’esercizio dei diritti previsti dalla LPDP e di raggiungere l’auspicato effetto dissuasivo. Inoltre, la videosorveglianza del piazzale o del giardino scolastico va esposta e spiegata agli allievi in modo trasparente, dettagliato e completo, in particolare per quanto riguarda gli scopi, i luoghi, le tempistiche e le modalità operative (videosorveglianza dissuasiva). L’informazione agli allievi deve avvenire già per la sola presenza dell’impianto, e quindi indipendentemente dall’estensione, o meno, della sorveglianza agli orari e ai periodi scolastici. L’informazione agli allievi, unitamente a un impiego parsimonioso e proporzionato degli strumenti e metodi di videosorveglianza, dovrebbe rendere la misura accettabile nel contesto scolastico, tenuto in particolare conto del mandato legale della scuola consistente in particolare nello sviluppo dell’istanza di libertà nell’allievo (art. 2 cpv. 1 Legge della scuola).
- Se un progetto di videosorveglianza risulta essere conforme con il quadro legale esposto sopra, il Comune deve disciplinare la videosorveglianza nella sede legislativa appropriata. Il regolamento standard dell’Incaricato cantonale della protezione dei dati sulla videosorveglianza del demanio pubblicosottrae dal proprio campo di applicazione il piazzale scolastico, benché quest’ultimo faccia parte del demanio pubblico. Ciò, a ragione del fatto che la videosorveglianza del piazzale scolastico deve essere valutata e disciplinata in modo differenziato e specifico rispetto alla videosorveglianza del demanio pubblico in generale, tenuto conto del mandato legale della scuola di sviluppo dell’istanza di libertà nell’allievo e dei conseguenti doveri qualificati di parsimonia della videosorveglianza e d’informazione qualificata nei confronti delle persone interessate. Il regolamento sulla videosorveglianza del piazzale scolastico deve prevedere, in particolare, gli scopi concreti della videosorveglianza (ad esempio, la dissuasione di furti e danneggiamenti al parco biciclette), l’organo responsabile, i luoghi, la modalità (dissuasiva) e le tempistiche esatte della sorveglianza, nonché la durata di conservazione delle immagini e i diritti delle persone interessate. Alternativamente al regolamento ad hoc, è ipotizzabile un disciplinamento della videosorveglianza scolastica in norme a sé stanti nel regolamento comunale generale sulla videosorveglianza del demanio pubblico.
- Per quanto riguarda, infine, la decisione sull’eventuale esternalizzazione della videosorveglianza, si richiama quanto previsto dall’art. Art. 16 LPDP, secondo cui, se l’organo responsabile incarica un altro organo pubblico o terzi di elaborare dati personali, la protezione dei dati secondo la LPDP deve essere garantita da condizioni, convenzioni o in altro modo. Senza esplicita autorizzazione derogante, il servizio mandatario può utilizzare dati personali soltanto per il mandante e trasmetterli solo a quest’ultimo. Se l’esternalizzazione implica l’impiego di tecnologie di Cluod, la convenzione deve tenere debitamente conto delle rispettive direttive di privatim, l’associazione degli incaricati svizzeri della protezione dei dati, sul Cloud computing(in francese). In ogni caso, l’esternalizzazione andrà ancorata nel regolamento comunale.
Domande all’indirizzo del Municipio
PUNTO 4
- La videosorveglianza sui piazzali delle nostre scuole è idonea e necessaria al raggiungimento dello scopo perseguito e sussiste un rapporto ragionevole tra tale scopo e la violazione di diritti e libertà fondamentali che ne risulta (principio della proporzionalità, art. 7 cpv. 3 LPDP)?
- Qual è lo scopo che si intende perseguire?
- Successivamente alla sua messa in funzione, la videosorveglianza già esistente è stata regolarmente valutata nella sua proporzionalità?
- Gli eventi di sicurezza o di ordine pubblici che l’hanno imposta si sono risolti o attenuati nella loro gravità e portata, in modo che vada adattata o sostituita con altre misure meno invasive nei diritti?
Se sì: quali sono le misure prese per l’adattamento alla situazione?
Se no: può il Municipio fornire le basi sulle quali ha deciso di non modificare le misure in atto? - Secondo il principio della trasparenza (o buona fede, art. 7 cpv. 2 LPDP, le persone interessate dalla videosorveglianza sono state adeguatamente informate?
In che modo? - Presso la nuova sede SE verranno installate altre 9 videocamere, quando ed in che modo i ragazzi e le loro famiglie verranno informati al riguardo?
PUNTO 5
- La videosorveglianza sui piazzali delle nostre scuole è idonea e necessaria al raggiungimento dello scopo perseguito e sussiste un rapporto ragionevole tra tale scopo e la violazione di diritti e libertà fondamentali che ne risulta (principio della proporzionalità, art. 7 cpv. 3 LPDP)?
- Quali altre misure meno invasive ha valutato il Municipio per una prevenzione altrettanto efficace?
- Il Municipio, come suggerito dalle indicazioni del Cantone, ha messo in atto campagne didattiche e di sensibilizzazione sui fenomeni che accadono nel nostro Comune?
PUNTO 6
- La videosorveglianza prevista rispetta il punto 6 delle direttive per quanto riguarda gli orari ed i punti di installazione?
- Durante quali giorni e orari sarà attiva?
- Quali sono i punti nevralgici identificati?
Ringrazio già sin d’ora l’amministrazione e il Municipio per le risposte e porgo cordiali saluti.
Fiorenza Rusca Franzoni
Capogruppo “Insieme a sinistra”